Art. 159.
(Obblighi del committente o del responsabile dei lavori).

      1. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, e in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai princìpi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 6. Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.
      2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, valuta i documenti di cui all'articolo 160, comma 1, lettere a) e b).

 

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      3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione in ognuno dei seguenti casi:

          a) nei cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a duecento uomini-giorno;

          b) nei cantieri i cui lavori comportano i rischi particolari di cui all'allegato XVI, parte B.

      4. Nei casi di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 166.
      5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori ad un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.
      6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 166, può svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
      7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi i nominativi del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori; tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.
      8 Il committente o il responsabile dei lavori può sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 166, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4 del presente articolo.
      9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:

          a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da

 

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affidare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

          b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

          c) chiede un certificato di regolarità contributiva. Tale certificato può essere rilasciato, oltre che dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dall'INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse edili le quali stipulano un'apposita convenzione con i predetti Istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva;

          d) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto della concessione edilizia o all'atto della presentazione della denuncia di inizio attività, il nominativo dell'impresa esecutrice dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e c).